Norme Tecniche di Attuazione
(N.T.A.)
Capo I - Norme Urbanistico – Edilizie
Art.1 – Generalità
Il presente Programma di ricostruzione è
redatto per corrispondere alle esigenze
di ricostruzione delle zone colpite
dalle colate di fango del 5 e 6
maggio1996 e limitatamente alla zona
compresa tra le strade comunali
Pedagnali , Casasale e via Margherita in
Episcopio di Sarno, così come
individuata nell’allegata planimetria
(allegato…), e così come meglio
specificato nel planovolumetrico redatto
dalla Commissione per la Ricostruzione
di Sarno istituita con ordinanza Del
Commissario Straordinario n° 2121 del
31.01.02 in attuazione dell’art. 14
dell’ordinanza commissariale 2054 del
10.12.01, che forma parte integrante e
sostanziale della presente normativa,
così come specificato al successivo art.2.
Le norme di riferimento sono le
ordinanze per la ricostruzione e la L.R.
n.3 del 19.02.1996 e successive
integrazioni e modificazioni.
All’attuazione del programma si provvede
unitariamente o per stralci operativi
corrispondenti ai comparti edificatori
così come definiti nei grafici di
progetto allegati e che qui s’intendono
richiamati.
Il programma interessa le aree sulle
quali erano insediati gli edifici
distrutti dagli eventi calamitosi del
maggio 1996 compresi tra via Pedagnali e
via Casasale, in località Episcopio di
Sarno.
Il Piano è finalizzato alla
ricostruzione delle abitazioni nel
rispetto e nei limiti dalla normativa
per la ricostruzione, nonché nel
rispetto dei limiti prestazionali
fissati dalle presenti norme.
Art.2 – Elaborati del Programma
Gli elaborati grafici e descrittivi che
costituiscono il programma di
ricostruzione dell’edilizia residenziale
con annesse infrastrutture tra via
Casasale e Pedagnali in Sarno è stato
redatto sulla base della cartografia
ufficiale del Comune di Sarno, con
aggiornamenti di rilievo
plano-altimetrico diretto. Gli
elaborati, sia grafici che
dattiloscritti,che costituiscono il
programma sono i seguenti:
Rel.1 Relazione generale
Rel.2 Norme tecniche d’Attuazione
(N.T.A.)
Rel.3 Capitolato prestazionale per la
realizzazione degli edifici residenziali
All.1 Richieste di ricostruzione in
sito: individuazione delle proprietà,
delle nuove localizzazioni planimetriche
e delle aggregazioni per lotti
funzionali.
All.2 Tabella numerica di sintesi
All.3 Schemi aggregativi degli edifici
residenziali
Urb.1 Inquadramento aerofotogrammetrico
generale
Urb.2 Inquadramento territoriale e
documentazione fotografica
Urb.3 Stralcio del P.D.F.
Urb.4 Analisi del danno e carta della
pericolosità
Tav.1 Regime proprietario
Tav.2 Individuazione del sedime dei
nuovi edifici su base catastale
Tav.3 Lottizzazione
Tav.4 Sovrapposizione della
lottizzazione su base catastale
Tav.5 Planovolumetrico
Tav.6 Rete idrica
Tav.7 Rete elettrica e pubblica
illuminazione
Tav.8 Rete di smaltimento acque bianche
e nere
Art.3 – Attuazione del Programma
Gli interventi si attuano previa stipula
di “accordo di programma”, che regola
gli adempimenti e gli impegni
discendenti dalla normativa generale per
la ricostruzione e dall’attuazione del
programma.
All’accordo di programma sono chiamati
ad intervenire i soggetti promotori
individuati nel Comune di Sarno e nel
Commissario di Governo per la
ricostruzione.
I soggetti attuatori sono gli aventi
diritto alla ricostruzione degli alloggi
distrutti, demoliti o da demolire,
ricadenti nelle aree inserite nei
comparti edificatori e individuati nei
grafici allegati, che sono parte
sostanziale del programma di
ricostruzione in uno con le opere di
urbanizzazione e di sistemazione
ambientale dell’area.
Il progetto edilizio di comparto, in
forma di preliminare, presentato dai
soggetti attuatori, per quanto attiene
alla parte residenziale corrispondenti
agli aventi diritto alla ricostruzione
nelle aree ricomprese nei singoli
comparti, verificato dalla Commissione
per la ricostruzione, diventa vincolante
per la realizzazione del comparto
d’intervento, sia per il singolo
alloggio che per l’insieme, in uno con
le opere di urbanizzazione e di
sistemazione generale delle aree.
L'attuazione può avvenire per stralci
funzionali autonomi, che corrispondono
ai comparti minimi d’intervento così
come individuati nel programma (vedi
TAV.3-4), pertanto ciascun comparto
minimo d’intervento e d’attuazione sulla
base del progetto, che risolve tutte le
interrelazioni tra i singoli titolari
del diritto di ricostruzione, viene
approvato dalla Commissione per la
ricostruzione.
Per l'attuazione delle opere di
carattere comune dovrà essere presentato
apposito progetto di iniziativa
condominiale previo accordo di tutte le
parti che interagiscono. Che sottoposto
alla commissione per la ricostruzione
viene approvato decretandone la
fattibilità tecnico-procedurale.
Le opere di urbanizzazione a carico del
Commissariato straordinario sono da
questi approvate e portate in esecuzione
nel rispetto delle caratteristiche e dei
tempi definiti con l’A.P.
Art.4 – Valore normativo del Programma.
Hanno valore vincolante per la
realizzazione delle opere di
urbanizzazione e degli edifici:
a) la delimitazione dei lotti e la
destinazione d’uso degli stessi, così
come individuati negli elaborati grafici
e descrittivi del Programma (vedasi in
particolare la Tav. 3-4);
b) i posizionamenti, gli allineamenti ed
i profili degli edifici, secondo le
indicazioni degli elaborati del
Programma e le relative specificazioni
di cui alle lettere a) e b) del Capo II
delle presenti norme (vedi in
particolare la Tav. 3-4);
c) i dimensionamenti degli edifici, in
relazione ai parametri di cui al
successivo art.6, così come specificato
nella scheda riepilogativa allegata alle
presenti norme (vedi schede allegate per
lotti d’intervento di cui all’All.1);
d) le prescrizioni tipologiche di cui
alle lettere c); d) ed e) del capo II
delle presenti norme;
Hanno invece valore puramente
indicativo:
1) le soluzioni grafiche relative alle
sistemazioni esterne condominiali;
2) la definizione della caratteristiche
architettoniche del programma.
Art.5 – Classificazione delle aree e
degli edifici
Le aree sono classificate secondo le
seguenti destinazioni d’uso:
a) lotti riedificabili;
b) aree di sedime dei fabbricati
riedificabili
c) aree di sedime degli edifici da
riparare;
d) area di pertinenza, degli edifici da
riparare ;
e) aree di pertinenza degli edifici da
ricostruire
f) aree ad uso pubblico su suolo
privato;
g) aree di rispetto urbanistico non
edificabili;
h) aree ad uso pubblico di proprietà
pubblica;
i) aree destinate ad attrezzature di
quartiere;
j) aree destinate a parcheggio pubblico.
Art.6 - Piano Attuativo
Ai fini dell’attuazione degli interventi
nei lotti edificabili inseriti nel
presente Programma di ricostruzione e
riqualificazione, hanno valore
vincolante i parametri,riferiti ai lotti
medesimi, forniti nell’allegato ALL.2 e
che si riportano :
1. Volume edificabile(V. Ed.) - Pari
alla somma dei prodotti delle superfici
dei singoli piani per le rispettive
altezze, computate da piano utile a
piano utile, ad eccezione dell’ultimo
piano la cui altezza va misurata
all’intradosso dell’ultimo solaio. In
caso di volume aggettante dovrà essere
computato anche il volume del solaio di
calpestio.
Non concorrono alla determinazione del
volume:
- i porticati pubblici e privati
realizzati nel rispetto della normativa
per la ricostruzione in sito;
- le logge rientranti rispetto al filo
della facciata ed i balconi aggettanti;
- i locali tecnici posizionati
all’interno del corpo di fabbrica;
- le autorimesse e le cantine, con
relativi accessi, poste ai piani terra
degli edifici;
- i passaggi coperti destinati al
pubblico transito, anche se attraversano
corpi di fabbrica, sempre che servano
per mettere in comunicazione spazi
aperti pubblici o di uso collettivo;
- i volumi dei vani sottotetto non
abitabili.
2. Superficie coperta (S.C.) -
Rappresenta la proiezione orizzontale a
terra di tutte le superfici utili
dell’edificio.
3. Unità residenziali (U.R.) -
Rappresenta il numero di unità abitative
realizzabile nel comparto funzionale;
tale numero è determinato per consentire
l’utilizzazione piena delle volumetrie e
delle superfici.
4. Numero dei piani per edificio (N.P.)
- Rappresenta il numero dei piani
residenziali dell’edificio. In tale
numero non è pertanto compreso il p.t.,
con destinazione diversa da quella
residenziale (commercio, servizi,
porticati liberi, garages, depositi,
etc.), il numero massimo ammissibile è
di 3 piani oltre il P.T..
5. Destinazione d’uso del piano terra
(P.T.) - Ai piani terra degli edifici
non è consentita destinazione abitativa
(citare normativa).
6. Altezza delle fronti (H.F. = mt.) -
Ai fini della determinazione delle
distanze tra fabbricati e dai confini,
l’altezza degli edifici va considerata
seguendo i criteri d’appresso riportati:
- negli edifici con copertura piana: è
data dalla differenza fra la quota
dell’estradosso dell’ultimo solaio e la
quota media della intersezione della
fronte con il terreno sistemato;
- negli edifici con copertura inclinata:
è data dalla differenza fra la quota
della linea di colmo più alta e la quota
media della intersezione della fronte
con il terreno sistemato.
7. Altezza massima del fabbricato (H.
max = mt.) - Rappresenta l’altezza
massima tra quelle delle diverse fronti
(H.F.) dell’edifico;
8. Distacco dagli edifici (D.E. = mt.) -
Rappresenta la distanza in pianta tra
due edifici, in valore assoluto non deve
essere inferiore ai valori indicati
nella tavola grafica di programma
(TAV.3-4);
9. Distacco dai confini (D.C. = mt.) -
Rappresenta la distanza misurata in
pianta tra l’edificio ed i confini, in
valore assoluto non deve essere
inferiore ai valori indicati nella
tavola grafica di programma (TAV.3-4).
Le distanze minime dai confini per i
singoli lotti edificabili sono definite
nel grafico allegato (tav.3-4) e sono
individuate per ogni singola unità
edilizia. Le unità edilizie costruite
sul confine del lotto, ad esclusione di
quelle realizzate sui limiti coincidenti
con quelli dei comparti, possono avere
luci ed affacci sempre che non vi siano
costruzioni edilizie a distanza minore
di 5 metri misurata perpendicolarmente
al piano della facciata.
10. Sedime dei fabbricati - Il sedime
dei fabbricati e delle singole unità
edilizie di nuova realizzazione
rappresenta la massima estensione
planimetrica del costruito e definisce
gli affili e gli allineamenti da
rispettare in sede di progettazione
definitiva. Le murature perimetrali
delle nuove costruzioni non potranno
eccedere dal limite definito che
rappresenta il perimetro massimo
realizzabile. E' consentita la
realizzazione di balconi aggettanti in
misura non superiore al 40% dello
sviluppo perimetrale della costruzione.
Art.7 – Criteri per l’applicazione e
misurazione dei parametri edilizi
Per l’applicazione delle prescrizioni
fornite nel Capo II delle presenti norme
e dall'Allegato 2-3, dovrà essere
verificato il preciso posizionamento,
dei fabbricati sul terreno, mediante un
rilievo quotato del terreno stesso con
punti di riferimenti identificabili ed
inamovibili. Le quote d’imposta degli
edifici riportate nei grafici di
progetto hanno valore preliminare e
andranno definite in sede di
progettazione definitiva/esecutiva per
unità minime di intervento, sulla base
del rilievo plano-altimetrico dello
stato dei luoghi esistente. Esse
dovranno comunque essere fissate
preventivamente in sede di approvazione
del progetto d’intervento da parte della
Commissione per la ricostruzione, ove
non fossero già state definite in sede
di progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione all’intorno. I parametri
edilizi di cui al precedente articolo 6
hanno valore vincolante. I valori dei
parametri dovranno essere misurati
secondo le seguenti modalità e con
riferimento alla Deliberazione n.33/4
del 29 ottobre 1980 della Giunta
regionale della Campania.
1. Altezze: per gli edifici residenziali
l’altezza netta di vano degli alloggi
dovrà essere non inferiore a m 2.80 per
gli ambienti abitativi e non meno di
metri 2.40 per i vani accessori e di
servizio. L’altezza netta di vano
garages a P.T., eventualmente presente,
non dovrà essere inferiore a m.2.50.
L’altezza netta nei locali non
residenziali al piano terra degli
edifici non dovrà essere inferiore a
m.3.10, misurati nel punto più basso
rispetto alla quota del terreno.
2. Tipologie degli edifici: la tipologia
edilizia degli edifici di nuova
costruzione dovrà essere del tipo a
schiera nel rispetto delle indicazioni
strutturali definite nella normativa
tecnica di ricostruzione. Gli edifici
esistenti contenuti nel piano e per i
quali sono ammessi interventi di
riparazione, potranno essere riparati
secondo le indicazioni fornite dalla
normativa di riparazione.
3. Destinazione d’uso dei piani terra:
ai piani terra è da escludersi la
destinazione d’uso residenziale. E’
possibile la destinazione d’uso
commerciale nel rispetto della normativa
tecnica di ricostruzione e dei
regolamenti comunali.
Art.8 - Applicazione delle presenti
norme
Per quanto non espressamente e non in
contrasto si richiamano le vigenti norme
urbanistiche ed edilizie comunali. Va
comunque rispettato quanto contenuto
nelle norme tecniche di miglioramento
statico approntate dal Commissariato
straordinario di Governo.
Art.9 - Barriere architettoniche
Gli edifici e/o le parti di essi
destinati ad attività commerciali e/o
pubblici servizi, nonché le opere di
urbanizzazione pubbliche e private,
quali strade, parcheggi, aree verdi
attrezzate, dovranno osservare le
prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1978
n.384 e successive modificazioni o
integrazioni.
Art. 10 – Urbanizzazioni primarie e
secondarie
In sede di approvazione dei progetti
d’intervento, ai soggetti attuatori
saranno comunicati i recapiti finali
delle infrastrutture impiantistiche,
sulla base del progetto esecutivo delle
opere di urbanizzazione redatto a cura
del Commissariato Straordinario che si
fa carico di garantire il raccordo con
le reti esistenti, e di progetto, per la
funzionalità complessiva del comparto
residenziale di via Pedagnali, Casasale.
Ai soggetti attuatori, in sede di
approvazione del progetto d’intervento,
saranno comunicati altresì i limiti e le
competenze per la progettazione e
realizzazione degli delle connessioni e
accessi carrabili e pedonali interni
all'area del comparto edificatorio,
mentre la progettazione e la
realizzazione della viabilità a servizio
dei lotti previsti dal piano, in quanto
urbanizzazioni primarie funzionali al
nuovo insediamento residenziale, in uno
con le opere ed i sottoservizi a rete
sono a carico del Programma
straordinario stesso, così come le opere
di urbanizzazione per le attrezzature
pubbliche.
Art.11 – Volume realizzabile nel
comparto.
I volumi realizzabili nei singoli lotti
residenziali e nel complesso del
planovolumetrico di programma sono
riportati nell’”Allegato All.2” delle
presenti norme di attuazione.
CAPO II - Norme prestazionali e
procedure attuazione
Art.12 - Prescrizioni tecniche
particolari per l’edilizia residenziale
Per l’attuazione del Programma di
ricostruzione si definiscono alcune
norme di riferimento che per quanto non
espressamente richiamato nelle presenti
norme, sono definite nel rispetto di
quanto contenuto nelle norme tecniche di
miglioramento statico e di ricostruzione
approntate dal Commissariato
straordinario di Governo.
La tipologia residenziale è quella a
schiera, secondo gli schemi definiti
nelle tavole grafiche allegate, in cui
sono riportati i lotti residenziali
ammessi con le relative soluzioni
pertinenziali. E’ possibile realizzare
duplex da inserire nella tipologia a
schiera, il piano terra dovrà comunque
essere rialzato dal piano di campagna di
almeno 3.00 mt. e la parte sottostante
non potrà avere utilizzazione
residenziale.
L’accesso agli edifici dovrà avvenire
sempre da uno spazio interno (cortile)
chiuso da partizioni perimetrali per i
lati non occupati dagli edifici
residenziali.
Il progetto planovolumetrico delle
sistemazioni esterne esemplifica la
soluzione progettuale adottata, con
valore indicativo, fino all’approvazione
dei singoli progetti d’intervento. La
quantità di alloggi e le caratteristiche
tipologiche, desunte in sede di
pre-esame delle richieste di contributo
dalla Commissione per la ricostruzione,
vengono definite in sede di approvazione
delle proposte d’intervento dei singoli
aventi diritto diventando vincolanti per
l’attuazione del Programma di
intervento, organizzato per lotti
funzionali minimi di intervento.
I parametri edilizi, gli allineamenti, i
vincoli di distanza e di altezza, sono
riportati negli allegati alle presenti
norme.
Le quote dei terreni, le distanze dai
confini, gli assi di tracciamento degli
edifici dovranno essere verificate sulla
base del rilievo plano-altimetrico di
dettaglio che, fornito dalle parti
interessate in sede di redazione del
progetto definito di intervento per ogni
unità residenziale accorpata in lotto
funzionale minimo d’intervento,
costituirà norma prescrittiva
all’approvazione dei progetti.
Al fine di garantire unitarietà e
omogeneità nella scelta edilizia si
suggerisce l’adozione delle seguenti
caratteristiche di finitura, desunte
dalle condizione di uso locale, in
particolare si raccomanda:
1. l’uso di rivestimenti ad intonaco
liscio, a stucco ovvero a frettazzo
fine, colorato con pitture traspiranti a
base di calce e a tinte chiare;
2. l’adozione di coperture a falde
inclinate, con l’eventuale inserimento
di tecnologie connesse all’uso di fonti
energetiche alternative. I materiali
usati per il rivestimento del tetto
dovranno essere tegole di laterizio, a
coppo o alla marsigliese;
3. l’adozione di canali di gronda e
pluviali sistemati preferibilmente
all’interno dei corpi murari, qualora a
vista, realizzati con tubazioni e
canalini in rame;
4. nei balconi aggettanti l’adozione di
elementi di protezione verticale formati
da una parte inferiore piena, ed un
profilo metallico tondo di chiusura
superiore;
5. l’adozione di caldaie autonome,
eventualmente posizionate all’esterno
sui balconi, logge o terrazze, schermate
per sicurezza e occultazione alla vista,
con elementi con le stesse
caratteristiche dei componenti di
facciata;
6. la non utilizzazione di balconi
aggettanti sulle facciate degli edifici
prospicienti le strade pubbliche.
Aree scoperte private
Sono ammesse recinzioni tra le aree
scoperte private, e la viabilità esterna
ed il confine del lotto stesso da
realizzarsi con muretto di altezza max
1.10m e struttura metallica superiore
per un’altezza massima di 2,20m.
Particolare cura dovrà essere posta per
la sistemazione delle aree di pertinenza
a verde, dovranno essere piantati, lungo
tutto il perimetro dei lotti, filari di
cespugli ed alberature, si consigliano
l’adozione di essenze autoctone e
localmente più diffuse.
Le aree pavimentate dovranno essere
ridotte al minimo indispensabile
privilegiando sistemazioni superficiali
a verde e comunque con l’utilizzazione
di materiali di finitura non
impermeabilizzanti.
Si rimanda comunque alle norme
prestazionali definite nel capitolato
per l’edilizia residenziale che è
allegato alle presenti norme.
Art.13 - Spazi pubblici e di uso
pubblico: prescrizioni generali
Gli spazi pubblici rispondono ad
esigenze di carattere comunale e di
quartiere, pertanto con i progetti
esecutivi saranno definite le specifiche
configurazioni planimetriche ed
architettoniche, che comunque hanno già
una definizione quantitativa e
qualitativa nella tavola n° 5.
Art.14 - Procedure per la realizzazione
delle opere di interesse pubblico
Per la realizzazione delle opere
pubbliche, individuate nel Programma, e
non espressamente assunte nel piano di
interventi a realizzarsi, il Comune di
Sarno in mancanza di finanziamenti
propri o di altre fonti di
finanziamento, al fine di assicurare la
realizzazione contestuale
dell’intervento di riqualificazione
dell’area, provvederà ad attivare ogni
iniziativa utile e necessaria per il
reperimento delle risorse.
Art.15 - Soggetti attuatori
I soggetti attuatori del piano sono i
proprietari o singoli o associati degli
immobili presenti alla data del 5 maggio
1998 nell’area ricompressa nel perimetro
del piano di ricostruzione.
Per il lotto n.11 è prevista la
possibilità di attuazione da parte di
soggetti residenti nel Comune di Sarno
che alla data del 5 maggio 1998 erano
proprietari di immobili esterni al
perimetro del comparto e che per motivi
di sicurezza non possano ricostruire in
sito. Per tali soggetti verrà redatta
uno specifico elenco a cura della
Commissione di Ricostruzione che
assegnerà le unità edilizie fino ad
esaurimento della capacità volumetriche
insediative previste nel piano.
Per le parti pubbliche o ad uso pubblico
il soggetto attuatore è il Commissario
Straordinario ovvero il Comune di Sarno
previi accordi esplicitamente assunti in
fase attuativa.
Art.16 - Procedure di attuazione:
presentazione dei progetti
a) I progetti edilizi definitivi
attuativi dovranno contenere gli
elaborati grafici e descrittivi così
come stabilito dalla normativa per la
ricostruzione
Il lotto minimo d'attuazione è
rappresentato dalla singola unità
immobiliare corrispondente alle
richieste di contributo per la
ricostruzione in sito, nei limiti di
quanto specificato in sede di
approvazione del progetto di intervento,
di cui ai successivi comma.
Le modalità di esame e approvazione dei
singoli progetti e di determinazione del
finanziamento sono quelli definiti dalle
norme per l’accesso ai contributi in
capo alla commissione per la
ricostruzione.
Le unità edilizie affiancate a schiera o
che abbiano una fronte comune con altra
unità abitativa dovranno dimostrare in
sede di approvazione del progetto di
aver concordato con i vicini le modalità
architettoniche di continuità dei
prospetti esterni. Pertanto sarà
necessario produrre un prospetto
unitario del blocco edilizio in cui
siano rappresentati gli affili degli
interpiani delle finestre e dei balconi
e di quelle opere che possono costituire
interferenze..
La realizzazione delle opere edilizie
esterne comprese nel perimetro dei lotti
edificabili sono indipendenti ad
esclusione delle recinzioni che dovranno
rispondere alle indicazioni riportate
nel capitolato prestazionale e nelle
seguenti norme tecniche di attuazione.
Art.17- Elaborati minimi per la
presentazione del progetto edilizio
Il progetto edilizio dovrà contenere i
seguenti elaborati minimi:
1) planimetria catastale in cui siano
individuate univocamente le particelle
censite al catasto terreni e/o al
catasto urbano di proprietà esclusiva
del soggetto attuatore, scala 1:200;
2) planimetria catastale in cui sia
individuato il sedime dell’edificio di
progetto, scala 1:200;
3) inserimento del progetto edilizio su
base cartografica riproducente la tavola
urbanistica del piano di ricostruzione
(Tav.3);
4) inserimento del progetto su base
cartografica riproducente la tavola
planovolumetrica del piano di
ricostruzione (tav.5);
5) progetto in scla 1:100 del manufatto
edilizio con piante ai diversi livelli,
due sezioni tipo, i prospetti;
6) progetto indicativo delle
sistemazioni esterne;
7) schemi e progetti di massima delle
opere di urbanizzazione primaria con
indicazione dei rispettivi allacciamenti
alle reti esistenti;
8) Relazione tecnica illustrativa;
9) Documentazione e attestazioni così
come richiesto dalle norme per l’accesso
ai contributi per la ricostruzione.
Art.18 - Procedure di Attuazione:
capisaldi planimetrici ed altimetrici e
punti di connessione alle reti
Entro 20 gg. dall’approvazione del
progetto di ricostruzione di ciascuna
unità/comparto residenziale funzionale
di intervento, il direttore dei lavori
ed il responsabile dell’impresa dovranno
fissare sul luogo, in contraddittorio
con i rappresentanti dell’Ufficio
Tecnico Comunale, i capisaldi
planimetrici ed altimetrici del nuovo
edificio, nonché i punti di connessione
con le reti dei servizi urbani.
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