Relazione generale Episcopio - Sarno Foto Grafici di progetto
 
   
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Ricostruzione e riqualificazione delle aree comprese fra Via Pedagnali e Via Casale in Episcopio Sarno

   

Norme Tecniche di Attuazione
(N.T.A.)


Capo I - Norme Urbanistico – Edilizie

Art.1 – Generalità
Il presente Programma di ricostruzione è redatto per corrispondere alle esigenze di ricostruzione delle zone colpite dalle colate di fango del 5 e 6 maggio1996 e limitatamente alla zona compresa tra le strade comunali Pedagnali , Casasale e via Margherita in Episcopio di Sarno, così come individuata nell’allegata planimetria (allegato…), e così come meglio specificato nel planovolumetrico redatto dalla Commissione per la Ricostruzione di Sarno istituita con ordinanza Del Commissario Straordinario n° 2121 del 31.01.02 in attuazione dell’art. 14 dell’ordinanza commissariale 2054 del 10.12.01, che forma parte integrante e sostanziale della presente normativa, così come specificato al successivo art.2.
Le norme di riferimento sono le ordinanze per la ricostruzione e la L.R. n.3 del 19.02.1996 e successive integrazioni e modificazioni. All’attuazione del programma si provvede unitariamente o per stralci operativi corrispondenti ai comparti edificatori così come definiti nei grafici di progetto allegati e che qui s’intendono richiamati.
Il programma interessa le aree sulle quali erano insediati gli edifici distrutti dagli eventi calamitosi del maggio 1996 compresi tra via Pedagnali e via Casasale, in località Episcopio di Sarno.
Il Piano è finalizzato alla ricostruzione delle abitazioni nel rispetto e nei limiti dalla normativa per la ricostruzione, nonché nel rispetto dei limiti prestazionali fissati dalle presenti norme.


Art.2 – Elaborati del Programma
Gli elaborati grafici e descrittivi che costituiscono il programma di ricostruzione dell’edilizia residenziale con annesse infrastrutture tra via Casasale e Pedagnali in Sarno è stato redatto sulla base della cartografia ufficiale del Comune di Sarno, con aggiornamenti di rilievo plano-altimetrico diretto. Gli elaborati, sia grafici che dattiloscritti,che costituiscono il programma sono i seguenti:
Rel.1 Relazione generale
Rel.2 Norme tecniche d’Attuazione (N.T.A.)
Rel.3 Capitolato prestazionale per la realizzazione degli edifici residenziali
All.1 Richieste di ricostruzione in sito: individuazione delle proprietà, delle nuove localizzazioni planimetriche e delle aggregazioni per lotti funzionali.
All.2 Tabella numerica di sintesi
All.3 Schemi aggregativi degli edifici residenziali
Urb.1 Inquadramento aerofotogrammetrico generale
Urb.2 Inquadramento territoriale e documentazione fotografica
Urb.3 Stralcio del P.D.F.
Urb.4 Analisi del danno e carta della pericolosità
Tav.1 Regime proprietario
Tav.2 Individuazione del sedime dei nuovi edifici su base catastale
Tav.3 Lottizzazione
Tav.4 Sovrapposizione della lottizzazione su base catastale
Tav.5 Planovolumetrico
Tav.6 Rete idrica
Tav.7 Rete elettrica e pubblica illuminazione
Tav.8 Rete di smaltimento acque bianche e nere

Art.3 – Attuazione del Programma
Gli interventi si attuano previa stipula di “accordo di programma”, che regola gli adempimenti e gli impegni discendenti dalla normativa generale per la ricostruzione e dall’attuazione del programma.
All’accordo di programma sono chiamati ad intervenire i soggetti promotori individuati nel Comune di Sarno e nel Commissario di Governo per la ricostruzione.
I soggetti attuatori sono gli aventi diritto alla ricostruzione degli alloggi distrutti, demoliti o da demolire, ricadenti nelle aree inserite nei comparti edificatori e individuati nei grafici allegati, che sono parte sostanziale del programma di ricostruzione in uno con le opere di urbanizzazione e di sistemazione ambientale dell’area.
Il progetto edilizio di comparto, in forma di preliminare, presentato dai soggetti attuatori, per quanto attiene alla parte residenziale corrispondenti agli aventi diritto alla ricostruzione nelle aree ricomprese nei singoli comparti, verificato dalla Commissione per la ricostruzione, diventa vincolante per la realizzazione del comparto d’intervento, sia per il singolo alloggio che per l’insieme, in uno con le opere di urbanizzazione e di sistemazione generale delle aree.
L'attuazione può avvenire per stralci funzionali autonomi, che corrispondono ai comparti minimi d’intervento così come individuati nel programma (vedi TAV.3-4), pertanto ciascun comparto minimo d’intervento e d’attuazione sulla base del progetto, che risolve tutte le interrelazioni tra i singoli titolari del diritto di ricostruzione, viene approvato dalla Commissione per la ricostruzione.
Per l'attuazione delle opere di carattere comune dovrà essere presentato apposito progetto di iniziativa condominiale previo accordo di tutte le parti che interagiscono. Che sottoposto alla commissione per la ricostruzione viene approvato decretandone la fattibilità tecnico-procedurale.
Le opere di urbanizzazione a carico del Commissariato straordinario sono da questi approvate e portate in esecuzione nel rispetto delle caratteristiche e dei tempi definiti con l’A.P.

Art.4 – Valore normativo del Programma.
Hanno valore vincolante per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici:
a) la delimitazione dei lotti e la destinazione d’uso degli stessi, così come individuati negli elaborati grafici e descrittivi del Programma (vedasi in particolare la Tav. 3-4);
b) i posizionamenti, gli allineamenti ed i profili degli edifici, secondo le indicazioni degli elaborati del Programma e le relative specificazioni di cui alle lettere a) e b) del Capo II delle presenti norme (vedi in particolare la Tav. 3-4);
c) i dimensionamenti degli edifici, in relazione ai parametri di cui al successivo art.6, così come specificato nella scheda riepilogativa allegata alle presenti norme (vedi schede allegate per lotti d’intervento di cui all’All.1);
d) le prescrizioni tipologiche di cui alle lettere c); d) ed e) del capo II delle presenti norme;
Hanno invece valore puramente indicativo:
1) le soluzioni grafiche relative alle sistemazioni esterne condominiali;
2) la definizione della caratteristiche architettoniche del programma.

Art.5 – Classificazione delle aree e degli edifici
Le aree sono classificate secondo le seguenti destinazioni d’uso:
a) lotti riedificabili;
b) aree di sedime dei fabbricati riedificabili
c) aree di sedime degli edifici da riparare;
d) area di pertinenza, degli edifici da riparare ;
e) aree di pertinenza degli edifici da ricostruire
f) aree ad uso pubblico su suolo privato;
g) aree di rispetto urbanistico non edificabili;
h) aree ad uso pubblico di proprietà pubblica;
i) aree destinate ad attrezzature di quartiere;
j) aree destinate a parcheggio pubblico.




Art.6 - Piano Attuativo
Ai fini dell’attuazione degli interventi nei lotti edificabili inseriti nel presente Programma di ricostruzione e riqualificazione, hanno valore vincolante i parametri,riferiti ai lotti medesimi, forniti nell’allegato ALL.2 e che si riportano :

1. Volume edificabile(V. Ed.) - Pari alla somma dei prodotti delle superfici dei singoli piani per le rispettive altezze, computate da piano utile a piano utile, ad eccezione dell’ultimo piano la cui altezza va misurata all’intradosso dell’ultimo solaio. In caso di volume aggettante dovrà essere computato anche il volume del solaio di calpestio.
Non concorrono alla determinazione del volume:
- i porticati pubblici e privati realizzati nel rispetto della normativa per la ricostruzione in sito;
- le logge rientranti rispetto al filo della facciata ed i balconi aggettanti;
- i locali tecnici posizionati all’interno del corpo di fabbrica;
- le autorimesse e le cantine, con relativi accessi, poste ai piani terra degli edifici;
- i passaggi coperti destinati al pubblico transito, anche se attraversano corpi di fabbrica, sempre che servano per mettere in comunicazione spazi aperti pubblici o di uso collettivo;
- i volumi dei vani sottotetto non abitabili.

2. Superficie coperta (S.C.) - Rappresenta la proiezione orizzontale a terra di tutte le superfici utili dell’edificio.

3. Unità residenziali (U.R.) - Rappresenta il numero di unità abitative realizzabile nel comparto funzionale; tale numero è determinato per consentire l’utilizzazione piena delle volumetrie e delle superfici.

4. Numero dei piani per edificio (N.P.) - Rappresenta il numero dei piani residenziali dell’edificio. In tale numero non è pertanto compreso il p.t., con destinazione diversa da quella residenziale (commercio, servizi, porticati liberi, garages, depositi, etc.), il numero massimo ammissibile è di 3 piani oltre il P.T..

5. Destinazione d’uso del piano terra (P.T.) - Ai piani terra degli edifici non è consentita destinazione abitativa (citare normativa).

6. Altezza delle fronti (H.F. = mt.) - Ai fini della determinazione delle distanze tra fabbricati e dai confini, l’altezza degli edifici va considerata seguendo i criteri d’appresso riportati:
- negli edifici con copertura piana: è data dalla differenza fra la quota dell’estradosso dell’ultimo solaio e la quota media della intersezione della fronte con il terreno sistemato;
- negli edifici con copertura inclinata: è data dalla differenza fra la quota della linea di colmo più alta e la quota media della intersezione della fronte con il terreno sistemato.

7. Altezza massima del fabbricato (H. max = mt.) - Rappresenta l’altezza massima tra quelle delle diverse fronti (H.F.) dell’edifico;

8. Distacco dagli edifici (D.E. = mt.) - Rappresenta la distanza in pianta tra due edifici, in valore assoluto non deve essere inferiore ai valori indicati nella tavola grafica di programma (TAV.3-4);

9. Distacco dai confini (D.C. = mt.) - Rappresenta la distanza misurata in pianta tra l’edificio ed i confini, in valore assoluto non deve essere inferiore ai valori indicati nella tavola grafica di programma (TAV.3-4).
Le distanze minime dai confini per i singoli lotti edificabili sono definite nel grafico allegato (tav.3-4) e sono individuate per ogni singola unità edilizia. Le unità edilizie costruite sul confine del lotto, ad esclusione di quelle realizzate sui limiti coincidenti con quelli dei comparti, possono avere luci ed affacci sempre che non vi siano costruzioni edilizie a distanza minore di 5 metri misurata perpendicolarmente al piano della facciata.

10. Sedime dei fabbricati - Il sedime dei fabbricati e delle singole unità edilizie di nuova realizzazione rappresenta la massima estensione planimetrica del costruito e definisce gli affili e gli allineamenti da rispettare in sede di progettazione definitiva. Le murature perimetrali delle nuove costruzioni non potranno eccedere dal limite definito che rappresenta il perimetro massimo realizzabile. E' consentita la realizzazione di balconi aggettanti in misura non superiore al 40% dello sviluppo perimetrale della costruzione.

Art.7 – Criteri per l’applicazione e misurazione dei parametri edilizi
Per l’applicazione delle prescrizioni fornite nel Capo II delle presenti norme e dall'Allegato 2-3, dovrà essere verificato il preciso posizionamento, dei fabbricati sul terreno, mediante un rilievo quotato del terreno stesso con punti di riferimenti identificabili ed inamovibili. Le quote d’imposta degli edifici riportate nei grafici di progetto hanno valore preliminare e andranno definite in sede di progettazione definitiva/esecutiva per unità minime di intervento, sulla base del rilievo plano-altimetrico dello stato dei luoghi esistente. Esse dovranno comunque essere fissate preventivamente in sede di approvazione del progetto d’intervento da parte della Commissione per la ricostruzione, ove non fossero già state definite in sede di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione all’intorno. I parametri edilizi di cui al precedente articolo 6 hanno valore vincolante. I valori dei parametri dovranno essere misurati secondo le seguenti modalità e con riferimento alla Deliberazione n.33/4 del 29 ottobre 1980 della Giunta regionale della Campania.

1. Altezze: per gli edifici residenziali l’altezza netta di vano degli alloggi dovrà essere non inferiore a m 2.80 per gli ambienti abitativi e non meno di metri 2.40 per i vani accessori e di servizio. L’altezza netta di vano garages a P.T., eventualmente presente, non dovrà essere inferiore a m.2.50.
L’altezza netta nei locali non residenziali al piano terra degli edifici non dovrà essere inferiore a m.3.10, misurati nel punto più basso rispetto alla quota del terreno.

2. Tipologie degli edifici: la tipologia edilizia degli edifici di nuova costruzione dovrà essere del tipo a schiera nel rispetto delle indicazioni strutturali definite nella normativa tecnica di ricostruzione. Gli edifici esistenti contenuti nel piano e per i quali sono ammessi interventi di riparazione, potranno essere riparati secondo le indicazioni fornite dalla normativa di riparazione.

3. Destinazione d’uso dei piani terra: ai piani terra è da escludersi la destinazione d’uso residenziale. E’ possibile la destinazione d’uso commerciale nel rispetto della normativa tecnica di ricostruzione e dei regolamenti comunali.

Art.8 - Applicazione delle presenti norme
Per quanto non espressamente e non in contrasto si richiamano le vigenti norme urbanistiche ed edilizie comunali. Va comunque rispettato quanto contenuto nelle norme tecniche di miglioramento statico approntate dal Commissariato straordinario di Governo.


Art.9 - Barriere architettoniche
Gli edifici e/o le parti di essi destinati ad attività commerciali e/o pubblici servizi, nonché le opere di urbanizzazione pubbliche e private, quali strade, parcheggi, aree verdi attrezzate, dovranno osservare le prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1978 n.384 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 10 – Urbanizzazioni primarie e secondarie
In sede di approvazione dei progetti d’intervento, ai soggetti attuatori saranno comunicati i recapiti finali delle infrastrutture impiantistiche, sulla base del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione redatto a cura del Commissariato Straordinario che si fa carico di garantire il raccordo con le reti esistenti, e di progetto, per la funzionalità complessiva del comparto residenziale di via Pedagnali, Casasale.
Ai soggetti attuatori, in sede di approvazione del progetto d’intervento, saranno comunicati altresì i limiti e le competenze per la progettazione e realizzazione degli delle connessioni e accessi carrabili e pedonali interni all'area del comparto edificatorio, mentre la progettazione e la realizzazione della viabilità a servizio dei lotti previsti dal piano, in quanto urbanizzazioni primarie funzionali al nuovo insediamento residenziale, in uno con le opere ed i sottoservizi a rete sono a carico del Programma straordinario stesso, così come le opere di urbanizzazione per le attrezzature pubbliche.


Art.11 – Volume realizzabile nel comparto.
I volumi realizzabili nei singoli lotti residenziali e nel complesso del planovolumetrico di programma sono riportati nell’”Allegato All.2” delle presenti norme di attuazione.


CAPO II - Norme prestazionali e procedure attuazione

Art.12 - Prescrizioni tecniche particolari per l’edilizia residenziale
Per l’attuazione del Programma di ricostruzione si definiscono alcune norme di riferimento che per quanto non espressamente richiamato nelle presenti norme, sono definite nel rispetto di quanto contenuto nelle norme tecniche di miglioramento statico e di ricostruzione approntate dal Commissariato straordinario di Governo.
La tipologia residenziale è quella a schiera, secondo gli schemi definiti nelle tavole grafiche allegate, in cui sono riportati i lotti residenziali ammessi con le relative soluzioni pertinenziali. E’ possibile realizzare duplex da inserire nella tipologia a schiera, il piano terra dovrà comunque essere rialzato dal piano di campagna di almeno 3.00 mt. e la parte sottostante non potrà avere utilizzazione residenziale.
L’accesso agli edifici dovrà avvenire sempre da uno spazio interno (cortile) chiuso da partizioni perimetrali per i lati non occupati dagli edifici residenziali.
Il progetto planovolumetrico delle sistemazioni esterne esemplifica la soluzione progettuale adottata, con valore indicativo, fino all’approvazione dei singoli progetti d’intervento. La quantità di alloggi e le caratteristiche tipologiche, desunte in sede di pre-esame delle richieste di contributo dalla Commissione per la ricostruzione, vengono definite in sede di approvazione delle proposte d’intervento dei singoli aventi diritto diventando vincolanti per l’attuazione del Programma di intervento, organizzato per lotti funzionali minimi di intervento.
I parametri edilizi, gli allineamenti, i vincoli di distanza e di altezza, sono riportati negli allegati alle presenti norme.
Le quote dei terreni, le distanze dai confini, gli assi di tracciamento degli edifici dovranno essere verificate sulla base del rilievo plano-altimetrico di dettaglio che, fornito dalle parti interessate in sede di redazione del progetto definito di intervento per ogni unità residenziale accorpata in lotto funzionale minimo d’intervento, costituirà norma prescrittiva all’approvazione dei progetti.
Al fine di garantire unitarietà e omogeneità nella scelta edilizia si suggerisce l’adozione delle seguenti caratteristiche di finitura, desunte dalle condizione di uso locale, in particolare si raccomanda:
1. l’uso di rivestimenti ad intonaco liscio, a stucco ovvero a frettazzo fine, colorato con pitture traspiranti a base di calce e a tinte chiare;
2. l’adozione di coperture a falde inclinate, con l’eventuale inserimento di tecnologie connesse all’uso di fonti energetiche alternative. I materiali usati per il rivestimento del tetto dovranno essere tegole di laterizio, a coppo o alla marsigliese;
3. l’adozione di canali di gronda e pluviali sistemati preferibilmente all’interno dei corpi murari, qualora a vista, realizzati con tubazioni e canalini in rame;
4. nei balconi aggettanti l’adozione di elementi di protezione verticale formati da una parte inferiore piena, ed un profilo metallico tondo di chiusura superiore;
5. l’adozione di caldaie autonome, eventualmente posizionate all’esterno sui balconi, logge o terrazze, schermate per sicurezza e occultazione alla vista, con elementi con le stesse caratteristiche dei componenti di facciata;
6. la non utilizzazione di balconi aggettanti sulle facciate degli edifici prospicienti le strade pubbliche.

Aree scoperte private
Sono ammesse recinzioni tra le aree scoperte private, e la viabilità esterna ed il confine del lotto stesso da realizzarsi con muretto di altezza max 1.10m e struttura metallica superiore per un’altezza massima di 2,20m.
Particolare cura dovrà essere posta per la sistemazione delle aree di pertinenza a verde, dovranno essere piantati, lungo tutto il perimetro dei lotti, filari di cespugli ed alberature, si consigliano l’adozione di essenze autoctone e localmente più diffuse.
Le aree pavimentate dovranno essere ridotte al minimo indispensabile privilegiando sistemazioni superficiali a verde e comunque con l’utilizzazione di materiali di finitura non impermeabilizzanti.
Si rimanda comunque alle norme prestazionali definite nel capitolato per l’edilizia residenziale che è allegato alle presenti norme.

Art.13 - Spazi pubblici e di uso pubblico: prescrizioni generali
Gli spazi pubblici rispondono ad esigenze di carattere comunale e di quartiere, pertanto con i progetti esecutivi saranno definite le specifiche configurazioni planimetriche ed architettoniche, che comunque hanno già una definizione quantitativa e qualitativa nella tavola n° 5.

Art.14 - Procedure per la realizzazione delle opere di interesse pubblico
Per la realizzazione delle opere pubbliche, individuate nel Programma, e non espressamente assunte nel piano di interventi a realizzarsi, il Comune di Sarno in mancanza di finanziamenti propri o di altre fonti di finanziamento, al fine di assicurare la realizzazione contestuale dell’intervento di riqualificazione dell’area, provvederà ad attivare ogni iniziativa utile e necessaria per il reperimento delle risorse.

Art.15 - Soggetti attuatori
I soggetti attuatori del piano sono i proprietari o singoli o associati degli immobili presenti alla data del 5 maggio 1998 nell’area ricompressa nel perimetro del piano di ricostruzione.
Per il lotto n.11 è prevista la possibilità di attuazione da parte di soggetti residenti nel Comune di Sarno che alla data del 5 maggio 1998 erano proprietari di immobili esterni al perimetro del comparto e che per motivi di sicurezza non possano ricostruire in sito. Per tali soggetti verrà redatta uno specifico elenco a cura della Commissione di Ricostruzione che assegnerà le unità edilizie fino ad esaurimento della capacità volumetriche insediative previste nel piano.
Per le parti pubbliche o ad uso pubblico il soggetto attuatore è il Commissario Straordinario ovvero il Comune di Sarno previi accordi esplicitamente assunti in fase attuativa.

Art.16 - Procedure di attuazione: presentazione dei progetti
a) I progetti edilizi definitivi attuativi dovranno contenere gli elaborati grafici e descrittivi così come stabilito dalla normativa per la ricostruzione
Il lotto minimo d'attuazione è rappresentato dalla singola unità immobiliare corrispondente alle richieste di contributo per la ricostruzione in sito, nei limiti di quanto specificato in sede di approvazione del progetto di intervento, di cui ai successivi comma.
Le modalità di esame e approvazione dei singoli progetti e di determinazione del finanziamento sono quelli definiti dalle norme per l’accesso ai contributi in capo alla commissione per la ricostruzione.
Le unità edilizie affiancate a schiera o che abbiano una fronte comune con altra unità abitativa dovranno dimostrare in sede di approvazione del progetto di aver concordato con i vicini le modalità architettoniche di continuità dei prospetti esterni. Pertanto sarà necessario produrre un prospetto unitario del blocco edilizio in cui siano rappresentati gli affili degli interpiani delle finestre e dei balconi e di quelle opere che possono costituire interferenze..
La realizzazione delle opere edilizie esterne comprese nel perimetro dei lotti edificabili sono indipendenti ad esclusione delle recinzioni che dovranno rispondere alle indicazioni riportate nel capitolato prestazionale e nelle seguenti norme tecniche di attuazione.

Art.17- Elaborati minimi per la presentazione del progetto edilizio
Il progetto edilizio dovrà contenere i seguenti elaborati minimi:
1) planimetria catastale in cui siano individuate univocamente le particelle censite al catasto terreni e/o al catasto urbano di proprietà esclusiva del soggetto attuatore, scala 1:200;
2) planimetria catastale in cui sia individuato il sedime dell’edificio di progetto, scala 1:200;
3) inserimento del progetto edilizio su base cartografica riproducente la tavola urbanistica del piano di ricostruzione (Tav.3);
4) inserimento del progetto su base cartografica riproducente la tavola planovolumetrica del piano di ricostruzione (tav.5);
5) progetto in scla 1:100 del manufatto edilizio con piante ai diversi livelli, due sezioni tipo, i prospetti;
6) progetto indicativo delle sistemazioni esterne;
7) schemi e progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria con indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti esistenti;
8) Relazione tecnica illustrativa;
9) Documentazione e attestazioni così come richiesto dalle norme per l’accesso ai contributi per la ricostruzione.



Art.18 - Procedure di Attuazione: capisaldi planimetrici ed altimetrici e punti di connessione alle reti
Entro 20 gg. dall’approvazione del progetto di ricostruzione di ciascuna unità/comparto residenziale funzionale di intervento, il direttore dei lavori ed il responsabile dell’impresa dovranno fissare sul luogo, in contraddittorio con i rappresentanti dell’Ufficio Tecnico Comunale, i capisaldi planimetrici ed altimetrici del nuovo edificio, nonché i punti di connessione con le reti dei servizi urbani.

 
 

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